A volte il silenzio dell’assicurando può costare caro

A volte il silenzio dell’assicurando può costare caro
05 Settembre 2015: A volte il silenzio dell’assicurando può costare caro 05 Settembre 2015

Le Sentenze dello Studio MiottoUna recentissima sentenza del Tribunale di Treviso (n. 1913/2015 del 13.8.2015) si è occupata della perdita del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato che, con dolo o colpa grave, abbia reso dichiarazioni inesatte o reticenti in sede di stipulazione del contratto di assicurazione (art. 1892 c.c.). Nel caso specifico una società aveva convenuto il proprio consulente del lavoro, chiedendo di esserne risarcita del danno subito a causa del licenziamento di un lavoratore ritenuto illegittimo per un vizio formale imputabile all’attività prestata dal professionista. Questi aveva chiamato in causa il proprio assicuratore, che gli aveva opposto l’inveritiera dichiarazione resa in sede di stipulazione del contratto di non “essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili”. Il Tribunale ha ritenuto provato che, nel momento in cui rese tale dichiarazione, l’assicurato ben sapesse che il lavoratore aveva contestato il licenziamento proprio in relazione al predetto vizio di forma, avviando pure il tentativo obbligatorio di conciliazione, per cui, anche alla luce della propria specifica competenza professionale, era consapevole della possibilità che da tali circostanze avrebbe potuto trarre origine una richiesta di risarcimento da parte della sua cliente. Da tali rilievi il Tribunale desume la colpa grave dell’assicurando nell’aver reso una dichiarazione inesatta in sede di conclusione del contratto ed accerta la perdita del diritto all’indennizzo da parte sua, dopo aver ricordato i presupposti a tal fine previsti dall’art. 1892 c.c. (che la dichiarazione sia effettivamente reticente o inesatta, che questa sia stata resa con dolo o colpa grave, che sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore, nel senso che, se questi avesse conosciuto le circostanze sottaciutegli, “non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni).

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